Il nostro Statuto

APS ASSOCIAZIONE CONTROCORRENTE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
Viene costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge Italiana e delle Normative dell’Unione Europea vigenti in materia l’APS non riconosciuta associazione CONTROCORRENTE. 

ARTICOLO 2 – SEDE
L’associazione ha sede legale in ROMA, Via Anton Cechov n°4 non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria solo se all’interno del Comune di Roma
e in ogni caso deve essere reso noto a tutti gli associati.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi, solidaristici, di inclusione e integrazione per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Finalità dell’associazione è:
– diffondere una nuova cultura sociale che affronti i temi dell’uguaglianza e delle diversità, dell’inclusione, dell’integrazione tra le diverse culture e del pluralismo, e che contribuisca a realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, sportive, educative ed artistiche;
– promuovere e sviluppare attività sportive sia di carattere individuale che di gruppo, ludiche e dilettantistiche, finalizzate alla socializzazione delle persone ed alla diffusione dei valori di uguaglianza e rispetto delle regole, proprie della cultura sportiva. Inoltre l’Associazione potrà promuovere discipline legate agli scacchi, alla dama e ai giochi della mente e da tavoliere in generale;
– perseguire la valorizzazione e la difesa dell’ambiente e del territorio attraverso campagne di sensibilizzazione, e tutelare e valorizzare il paesaggio storico artistico, come sancito dagli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana.
– Tutelare, informare e salvaguardare i diritti dei consumatori e degli utenti in genere, nell’ambito del diritto alla salute, alla sicurezza, agli interessi economici ed al risarcimento dei danni subiti dai medesimi, anche mediante protocolli d’intesa con altre associazioni;
– tutelare e difendere i diritti dei lavoratori e delle categorie socialmente deboli attraverso supporto legale e ascolto delle istanze;
– creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo, nonché promuovere comunicazione e/o testi di settore oggetto di interesse dell’associazione;
– gestire archivi artistici, fotografici, editoriali di cineteche, biblioteche e librerie.
– Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra gli esseri umani e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L’Associazione rispetta la legge e tutte le Convenzioni Internazionali che promuovono i diritti umani. Inoltre tutte le attività saranno ispirate, per quanto possibile, alla massima accessibilità in linea con i principi guida della Progettazione Universale, in modo da consentire la partecipazione al più alto numero di persone come stabilito dagli artt. 2 e 3 della Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità.

ARTICOLO 4 – MEZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI
L’Associazione, per il mero raggiungimento dei propri obiettivi potrà:
– attivare gruppi di studio, informazione, approfondimento e formazione, con l’obiettivo di promuovere e divulgare gli scopi socioculturali e formativi dell’Associazione stessa;
– collaborare con organizzazioni pubbliche e private organizzando momenti di confronto, consulenza, formazione, iniziative di carattere sociali e culturali, progettazione di eventi finalizzati alla sensibilizzazione degli scopi dell’Associazione;
– attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con organizzazioni pubbliche e private, anche per gestire impianti sportivi, immobili, sale, aule ed aree annesse di verde pubblico attrezzato, collaborando nello svolgimento di attività sociali, culturali, educative, ludiche e sportive;
– allestire e gestire punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sociali, culturali, ludiche e sportive, riservandone la somministrazione ai propri soci;
– esercitare qualsiasi attività per consentire l’autofinanziamento dell’associazione stessa, secondo le normative vigenti in materia amministrativa e fiscale;
– gestire, organizzare, e/o acquistare spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di promuovere attività di interesse dell’associazione;
– aderire, progettare e realizzare qualsiasi iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Sono espressamente vietate tutte le attività non conformi agli scopi sociali.

ARTICOLO 5 – I SOCI
Chi è legittimato alla qualifica di socio.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e quelle giuridiche, come le organizzazioni pubbliche e private attraverso il loro legale rappresentante, che ne condividono gli scopi e gli obiettivi e che si impegnano al loro raggiungimento accettandone il presente Statuto e il Regolamento [Modello 1].
Hanno diritto a fare domanda per essere ammessi alla qualifica di socio tutti i maggiorenni e anche i maggiori di anni 16 previa autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci tramite firma del modulo di richiesta.
Sono ammesse solo due categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
Come si acquisisce la qualifica di socio. Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne esplicita richiesta scritta [Modello 2] al Consiglio Direttivo, organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. Ricevuta la richiesta di iscrizione, il Consiglio Direttivo comunica la propria decisione entro 60 giorni, motivandola, al richiedente che, in vado di rifiuti, può chiedere che devia l’assemblea alla convocazione successiva.
Le organizzazioni pubbliche e private che intendono divenire soci del sodalizio dovranno presentare richiesta per aderire all’associazione firmata dal proprio rappresentante legale o da chi rappresenta l’organizzazione. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio effettivo. I diritti attivo e passivo si ottengono, di norma, con il pagamento delle quote sociali, dopo tre mesi dall’ammissione a socio. La quota associativa è intrasmissibile.
In base alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo (cosiddetta GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

ARTICOLO 6 – DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale infatti di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati.
L’associazione può, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, in casi di particolare necessità e previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo eventualmente anche ai propri associati.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
La qualità di socio dà diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi Direttivi.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
I Soci sono tenuti a:
– osservare lo Statuto, il Regolamento, le deliberazioni assunte dagli Organi Direttivi;
– comunicare al Segretario dell’Associazione qualsiasi variazione intercorsa in relazione ai propri dati riportati nel Libro dei Soci ed in particolare all’indirizzo email utile alle comunicazioni da parte degli Organi dell’Associazione nei confronti dei soci;
– al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 8 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo presso la sede dell’associazione ed ha effetto immediato.
Il socio può essere escluso all’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo e/o tramite posta elettronica, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
La qualità di associati cessa con la morte e non è trasmissibile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

ARTICOLO 9 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– L’Ufficio di Presidenza;
– Il Presidente;
– Il Vicepresidente;
– Il Segretario;
– Il Tesoriere.
Gli Organi dell’Associazione sono assunti e assolti a totale titolo gratuito e in ogni caso non prevedono alcun compenso a titolo economico.

ARTICOLO 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
– avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati o tramite posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
– avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocata nei seguenti casi:
– quando la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
– quando la richiede almeno un quinto dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria:
– ordinaria, valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti;
– straordinaria, valida anch’essa in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria:
– approva il rendiconto finanziario ed economico;
– elegge e revoca il Presidente;
– procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
– fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
– approva gli eventuali regolamenti;
– delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
– propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
– ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo o eventualmente da un Comitato direttivo di sezione;
– approva il programma annuale dell’associazione.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio contabile.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e/o relative al rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto, o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
L’assemblea straordinaria:
– si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, del Regolamento, per trasferire la sede legale dell’Associazione e/o sullo scioglimento dell’Associazione stessa, previa nomina dei liquidatori;
– L’Assemblea straordinaria si considera legalmente costituita solo alla presenza di almeno i due/terzi (2/3) dei soci sia per le modifiche Statutarie che per lo scioglimento dell’Associazione stessa.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati che siano in regola con le quote sociali e siano iscritti da almeno tre mesi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a undici membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
– procede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
– nomina un Tesoriere eventualmente anche al di fuori dal suo seno, ma comunque tra i soci;
– compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
– redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
– procede all’ammissione dei nuovi soci;
– procede agli adempimenti relativi all’esclusione dei soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 10 del presente statuto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
In caso di revoca del Presidente da parte dell’Assemblea rimane in carica come facente funzioni per gli atti di ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Presidente, e del nuovo Direttivo, da parte dell’Assemblea stessa alla convocazione successiva.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la creazione di Tavoli Tematici e/o Commissioni Temporanee che si concentrino su una determinata attività di cui all’art. 3, allo scopo di approfondire i temi dell’Associazione o eventuali proposte dell’Assemblea.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti cariche:
– Il Presidente;
– Il Vicepresidente;
– Il Segretario;
– Il Tesoriere.

ARTICOLO 12 – L’UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Deve mantenere un rapporto di fiducia con l’Associazione stessa e deve essere capace di interpretarne scelte, orientamenti e strategie. All’Ufficio di Presidenza spetta il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nella comunicazione e deve divulgare scelte, orientamenti e strategie dell’Associazione stessa.

ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma degli atti dell’Associazione. Viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci e successivamente nominato dal Consiglio Direttivo. Presiede di diritto il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei Soci. Provvede all’attuazione delegata delle deliberazioni dell’Assemblea, nonché all’attuazione di quelle del Consiglio Direttivo. Sovraintende all’Amministrazione dell’Associazione, nonché al funzionamento degli Uffici. Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo Portavoce ufficiale nel rapporto quotidiano con i media e le varie espressioni della società. Cura i rapporti di carattere sociale, politico, e istituzionale.
Convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

ARTICOLO 14 – IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, controlla e cura la gestione amministrativa dell’Associazione congiuntamente con il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Assolve altresì alla funzione di Portavoce dell’Associazione congiuntamente con il Presidente.

ARTICOLO 15 – IL SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e redige i verbali delle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea. Esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predispone l’Ordine del giorno su indicazione del Presidente. Tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli Organi dell’Associazione. Si occupa direttamente, o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo e in uscita, di coordinare l’allestimento e la redazione dei mezzi di comunicazione. Cura l’archivio dell’Associazione. Può essere delegato dal Presidente e/o dal Vicepresidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

ARTICOLO 16 – IL TESORIERE
È a tutti gli effetti un Organo dell’Associazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Ha la custodia del patrimonio sociale ed attua le indicazioni del Consiglio Direttivo nell’amministrazione del patrimonio stesso.
Collabora con il Presidente e/o con il Vicepresidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei libri contabili e alla predisposizione del progetto di bilancio dell’Associazione, predisponendo il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.
Per l’adempimento degli organi contabili e per la predisposizione e la redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili e di bilancio, il Tesoriere può avvalersi di collaboratori e/o professionisti previo consenso del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere provvede alle riscossioni ed effettua pagamenti per conto dell’Associazione sia a mezzo contanti che con l’utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo ed eventualmente in caso di necessità può essere delegato dall’Ufficio di Segreteria alla firma di atti amministrativi ordinari.
Apre, gestisce e chiude conti correnti bancari e postali unitamente al Presidente e con firma congiunta.
Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell’Associazione.

ARTICOLO 17 – I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
– dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o organizzazioni pubbliche e private le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
– da iniziative promozionali, eventi, manifestazioni sociali, culturali, ludiche e sportive.
– da ristorno da convenzioni e fund rising.
I fondi dell’associazione non potranno essere impiegati in forme di investimento a carattere speculativo.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

ARTICOLO 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio di ogni anno con termine al 31 dicembre dello stesso.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei Soci.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 19 – MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ARTICOLO 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei due terzi (2/3) dei soci e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli stessi convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Il Presidente
Il Segretario